Condividi con

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Chi c'è online

Abbiamo 237 visitatori e nessun utente online

L'angolo del legale

 

Nonostante sia rappresentante di una sigla sindacale, la ditta presso cui lavoro ha rifiutato più volte la concessione dei permessi retribuiti per partecipare a riunioni sindacali. Ciò nonostante la mia organizzazione abbia preventivamente informato il datore di lavoro della necessità di ricevere il permesso. Tale condotta del datore di lavoro può ritenersi anti sindacale?

L’art. 30 della L. 300/70, c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede espressamente che i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali hanno diritto ai permessi retribuiti per l’esercizio delle loro funzioni rappresentative. La fruizione dei permessi non è subordinata all’autorizzazione del datore di lavoro. Più volte la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento. Per esempio, nella sentenza del 24.3.01 n. 4302, la Cassazione, recependo un orientamento oramai consolidato negli anni, ha stabilito che un datore di lavoro deve solo prenderne atto della richiesta di permessi, senza possibilità di differire la data del loro utilizzo per ragioni tecnico-produttive o organizzative. Quindi, come unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, il datore di lavoro non può limitare o negare l’esercizio di tale diritto. I permessi sindacali costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo richiesto il consenso di quest’ultimo per produrre l’effetto giuridico di esenzione dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per beneficiare dei permessi sindacali retribuiti è necessario che l'organizzazione sindacale di appartenenza sia firmataria di un contratto collettivo di lavoro applicato nell'unità produttiva in conformità alla previsione di tale tipo di contratto contenuta nell'art. 19, della legge n. 300 del 1970. Nel caso prospettato dal nostro lettore, si configura un comportamento antisindacale, in quanto è stato impedito al rappresentante sindacale l’esercizio libero dell’attività tipica del sindacato. I reiterati dinieghi opposti, infatti, costituiscono una lesione concreta degli interessi collettivi dei lavoratori iscritti all’organizzazione sindacale, che a causa degli stessi dinieghi non possono essere validamente rappresentati in sede di concertazione. Tale comportamento configura una condotta antisindacale, che potrà essere censurata e repressa dal Giudice del Lavoro adito, attraverso la particolare procedura prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Avv. Bruno Colavita
Info: colavitabruno@hotmail.com