La distinzione: spese ordinarie e spese straordinarie
Domanda frequente dei coniugi che intendono separarsi è la ripartizione delle spese di mantenimento nella duplice categoria di ordinarie e straordinarie.
Ovvero oltre all’assegno di mantenimento destinato a tutte le spese necessarie ordinarie destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole (si pensi al cibo o all’abbigliamento), il genitore non collocatario dovrà contribuire alle spese necessarie per far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e a esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli (si pensi agli interventi chirurgici o alle ripetizioni private).
Per quest’ultime la prassi vuole che il genitore non collocatario debba contribuire al 50%, tuttavia se si tratta di una separazione consensuale, i coniugi possono di comune accordo pattuire una percentuale inferiore.
Dette spese straordinarie “obbligatorie” danno diritto al rimborso al coniuge che le ha sostenute, anche se non vi è un preventivo consenso dell’altro coniuge (per esempio per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti ecc.
Ma oltre alle spese straordinarie “necessarie”, vi sono le spese straordinarie “non necessarie” (si pensi al corso di danza o alla settimana bianca) per le quali il coniuge non collacatario non è obbligato a contribuire e sono subordinate al suo consenso, che se non viene dato non danno diritto al rimborso.
Tuttavia non essendovi una legge che disciplina analiticamente cosa si deve intendere per spese straordinarie necessarie e quelle che non lo sono, in merito intervengono i Protocolli dei tribunali che dettano le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli con la finalità di orientare l’attività degli operatori del diritto.
Per maggiori informazioni contatta lo Studio dell’Avv.Myriam Battaglino 338.2332604 Viale XXIV Maggio Foggia