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L'angolo del legale

 

 

Lavoro presso un agriturismo da circa 5 anni e svolgo mansioni di portiere presso la struttura in cui ci sono gli alloggi per gli ospiti. Posso essere considerato un lavoratore agricolo? L’attività di alloggio può essere considerata agrituristica?


Secondo l’art. 2 del D.lgs. 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L’agricoltore che vuole svolgere attività agrituristiche deve richiedere al Comune ove ha sede l’azienda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Con il provvedimento comunale di autorizzazione si provvede all’automatica iscrizione dell’imprenditore nell’Elenco regionale degli operatori agrituristici. L’attività di agriturismo è considerata agricola, anche ai fini della disciplina previdenziale e assicurativa, se svolta dall’imprenditore attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Se un imprenditore agricolo, singolo o associato, decide di assumere direttamente del personale (operai a tempo determinato e indeterminato), deve assumere una posizione previdenziale come datore di lavoro agricolo. Possono essere addetti all’agriturismo l’imprenditore agricolo e i suoi familiari e i lavoratori dipendenti. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori rientra fra le attività agrituristiche. A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di ricezione ed ospitalità richiede la contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita (art. 2135 c.c.); esistenza di un rapporto di connessione e complementarità con l’attività propriamente agricola e permanenza di principalità di quest’ultima rispetto all’altra (Cass. 2.10.2008 n. 24430). Da quanto detto si deduce che non può essere mai considerata agrituristica un’attività di ricezione e di ospitalità svolta dall’imprenditore che non possa qualificarsi agricolo o, comunque, che releghi l’attività di ricezione ed ospitalità in posizione del tutto secondaria rispetto alla principale attività svolta.

Avv. Bruno Colavita

Info: colavitabruno@hotmail.com